Home > Lavoro > Proroga stato di emergenza: cosa cambia per smart working, Green Pass e congedi
In parallelo, vengono estese una serie di misure strettamente legate (per varie ragioni) al contenimento della diffusione del virus. Tra queste si citano l’utilizzo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati (oltre alle conseguenze economiche per chi ne è privo), l’accesso allo smart working senza accordo individuale ed infine il congedo straordinario INPS per i genitori con figli in didattica a distanza, quarantena o infezione da SARS-CoV-2.
Analizziamo le novità in dettaglio.
In tema di utilizzo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, previsto rispettivamente agli articoli 9-quinquies e 9-septies del D.l. n. 52/2021 (convertito in Legge n. 87/2021), il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (articolo 8 comma 3) estende al 31 marzo 2022:
Ricordiamo che in questi casi il Green pass richiesto è quello “ordinario” rilasciato (articolo 9 D.l. n. 52/2021) a seguito di:
La validità della Certificazione verde è pari a:
Tra i termini influenzati dalla proroga dello stato di emergenza, a norma dell’articolo 16 del Decreto, rientrano (punto 16 dell’Allegato A) le disposizioni in materia di ricorso al lavoro agile (articolo 90 commi 3 e 4 Decreto legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) anche in assenza di apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.
La semplificazione nell’accesso allo smart working si estende potenzialmente ad ogni rapporto di lavoro subordinato e prevede come unici adempimenti in capo al datore di lavoro:
Il Decreto legge (articolo 17 comma 3) proroga al 31 marzo 2022 la possibilità per i genitori:
con figli conviventi minori di quattordici anni di astenersi dal lavoro fruendo di un’indennità economica a carico dell’INPS, prevista dall’articolo 9 del Decreto “Fiscale” (D.l. 21 ottobre 2021 numero 146).
I soggetti in questione possono non prestare attività lavorativa, per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
Il congedo in questione, fruibile sia in forma giornaliera che oraria, è esteso (senza il requisito della convivenza e privo del limite di età) ai genitori di figli:
La prestazione economica a carico INPS è riconosciuta (previa domanda da inoltrare all’INPS) in misura pari al 50% della retribuzione a mezzo pagamento diretto dell’Istituto o anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Nel corso dei periodi sopra citati, i genitori di figli di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di alcuna indennità o retribuzione, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
Per avere diritto al congedo, i periodi di infezione, quarantena, sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nonché di chiusura del centro diurno assistenziale devono interessare l’arco temporale dal giorno 22 ottobre 2021 sino al 31 dicembre prossimo. Termine che, in base alla bozza di Decreto, slitta al 31 marzo 2022.
È utile ricordare che il recente messaggio INPS numero 4564 del 21 dicembre 2021 ha reso note le modalità di invio delle domande di congedo, in particolare: